Art. 34.
(Sviluppo professionale delle Forze armate).

      1. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
      2. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.
      3. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina

 

Pag. 127

militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.
      4. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».